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LEGGE 15
gennaio 1992, N. 50
Attuazione della direttiva n.85/577/CEE in materia di
CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 42 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega
al Governo per l'attuazione della direttiva n.85/577/CEE del
Consiglio del 20 dicembre 1985 concernente la tutela dei consumatori
in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 dicembre 1991;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di
grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 (Campo di applicazione)
1. Il presente decreto si applica ai contratti tra un operatore
commerciale ed un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la
prestazione di servizi, in qualunque forma, stipulati:
a) durante la visita dell'operatore commerciale al domicilio del
consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del
consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche
temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura;
b) durante una escursione organizzata dall'operatore commerciale al
di fuori dei propri locali commerciali;
c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione
di una nota d'ordine, comunque denominata;
d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il
consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza
dell'operatore commerciale.
2. Il presente decreto si applica anche nel caso di proposte
contrattuali sia vincolanti che non vincolanti effettuate dal
consumatore in condizioni analoghe a quelle specificate nel comma 1,
per le quali non sia ancora intervenuta l'accettazione
dell'operatore commerciale.
Art. 2 (Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti o
alle proposte contrattuali disciplinati dal presente decreto, agisce
per scopi che possono considerarsi estranei alla propria attività
professionale;
b) operatore commerciale: la persona fisica o giuridica che, in
relazione ai contratti o alle proposte contrattuali disciplinati dal
presente decreto, agisce nell'ambito della propria attività
commerciale o professionale, nonchè la persona che agisce in nome o
per conto di un operatore commerciale.
Art. 3 (Esclusioni)
1. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto:
a) i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni
immobili ed i contratti relativi ad altri diritti concernenti beni
immobili, con eccezione dei contratti relativi alla fornitura di
merci e alla loro incorporazione in beni immobili, nonchè i
contratti relativi
alla riparazione di beni immobili;
b) i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o
bevande o di altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a
scadenze frequenti e regolari;
c) contratti di assicurazione;
d) i contratti relativi ai valori mobiliari.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto anche i
contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di
servizi per i quali il corrispettivo globale che deve essere pagato
da parte del consumatore non supera l'importo di lire cinquantamila,
comprensivo di oneri fiscali ed al netto di eventuali spese
accessorie che risultino specificamente individuate nella nota
d'ordine o nel catalogo o altro documento illustrativo, con
indicazione della relativa causale. Si applicano comunque le
disposizioni del presente decreto nel caso di più contratti
stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora l'entità
del corrispettivo globale, indipendentemente dall'importo dei
singoli contratti, superi l'importo di lire cinquantamila.
Art. 4 (Diritto di recesso)
1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle
disposizioni del presente decreto è attribuito al consumatore un
diritto di recesso nei termini ed alle condizioni indicati negli
articoli seguenti.
Art. 5 (Informazione sul diritto di recesso)
1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle
disposizioni del presente decreto l'operatore commerciale deve
informare il consumatore del diritto di cui all'art. 4.
L'informazione deve essere fornita per iscritto e deve contenere:
a) l'indicazione dei termini, delle modalita' e delle eventuali
condizioni per l'esercizio dei diritto di recesso;
b) l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il
diritto di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di società o
altra persona giuridica, la denominazione e la sede della stessa,
nonche' l'indicazione del soggetto al quale deve essere restituito
il prodotto eventualmente già consegnato, se diverso.
Qualora il contratto preveda che l'esercizio del diritto di recesso
non sia soggetto ad alcun termine o
modalità, l'informazione deve comunque contenere gli elementi
indicati nella lettera b).
2. Per i contratti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1,
qualora sia sottoposta al consumatore, per la sottoscrizione, una
nota d'ordine, comunque denominata, l'informazione di cui al comma 1
deve essere riportata nella suddetta nota d'ordine, separatamente
dalle altre clausole contrattuali e con caratteri tipografici uguali
o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento.
Una copia della nota d'ordine, recante l'indicazione del luogo e
della data di sottoscrizione, deve essere consegnata al consumatore.
3. Qualora non venga predisposta una nota d'ordine, l'informazione
deve essere comunque fornita al momento della stipulazione del
contratto ovvero all'atto della formulazione della proposta,
nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'art. 1 ed il relativo
documento deve contenere, in caratteri chiaramente leggibili, oltre
agli elementi di cui al comma 1, l'indicazione del luogo e della
data in cui viene consegnato al consumatore, nonchè gli elementi
necessari per identificare il contratto. Di tale documento
l'operatore commerciale può richiederne una copia sottoscritta dal
consumatore.
4. Per i contratti di cui all'art. 1, lettera d), l'informazione sul
diritto di recesso deve essere riportata nel catalogo o altro
documento illustrativo della merce o del servizio oggetto del
contratto, o nella relativa nota d'ordine, con caratteri tipografici
uguali o superiori a quelli delle altre informazioni concernenti la
stipulazione del contratto, contenute nel documento. Nella nota
d'ordine, comunque, in luogo della indicazione completa degli
elementi di cui al comma 5, può essere riportato il solo riferimento
al diritto di esercitare il recesso, con la specificazione del
relativo termine e con rinvio alle indicazioni contenute nel
catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio
per gli ulteriori elementi previsti nell'informazione.
5. L'operatore commerciale non
potrà accettare a titolo di corrispettivo effetti cambiari che
abbiano una scadenza inferiore a 15 giorni dalla stipulazione del
contratto e non potrà presentarli allo sconto prima di tale termine.
Art. 6 (Esercizio del diritto di recesso)
1. Il consumatore che intenda esercitare il diritto di cui all'art.
4 deve inviare all'operatore commerciale o al soggetto indicato nel
precedente art. 5, ove sia diverso, una comunicazione in tal senso
nel termine di 7 giorni, che decorrono:
a) alla data di sottoscrizione della nota d'ordine contenente
l'informazione di cui al precedente art. 5 ovvero, nel caso in cui
non sia predisposta una nota d'ordine, dalla data di ricezione
dell'informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione
di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni,
qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o
illustrato dall'operatore commerciale il prodotto oggetto del
contratto;
b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i
contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora l'acquisto sia
stato effettuato senza la presenza dell'operatore commerciale ovvero
sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da
quello oggetto del contratto.
Le parti possono convenire nel contratto garanzie più ampie nei
confronti dei consumatori rispetto a quanto previsto nel presente
decreto.
2. Qualora l'operatore commerciale abbia omesso di fornire al
consumatore l'informazione sul diritto di recesso, ai sensi
dell'art. 5, oppure abbia fornito una informazione incompleta o
errata che non abbia consentito il corretto esercizio di tale
diritto, il termine indicato nel comma 1 è di sessanta giorni dalla
data di stipulazione del contratto, per i contratti riguardanti la
prestazione di servizi, ovvero dalla data di ricevimento della
merce, nel caso di contratti riguardanti la fornitura di beni.
3. La comunicazione di cui al comma 1, sottoscritta dal medesimo
soggetto che ha stipulato il contratto o che ha formulato la
proposta contrattuale, deve essere inviata mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, che si intende spedita in
tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i
termini previsti dal presente decreto o dal contratto, ove diversi.
La comunicazione può essere inviata anche mediante telegramma, telex
e fac-simile spediti entro i termini indicati nel comma 1 o nel
comma 2, a condizione che sia confermata con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, con le medesime modalità, entro le 48 ore
successive. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione
essenziale per
provare l'esercizio del diritto di recesso.
4. Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione
concernente il diritto di recesso in luogo di una specifica
comunicazione, è sufficiente la restituzione, entro il termine di
cui al comma 1, della merce ricevuta.
Art. 7 (Condizioni per l'esercizio del diritto di recesso)
1. Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia
stata la consegna della merce la sostanziale integrità della merce
da restituire ai sensi del successivo art. 8 è condizione essenziale
per l'esercizio del diritto di recesso. Nell'ipotesi prevista dal
comma 2 dell'art. 6 è comunque sufficiente che la merce sia
restituita in normale stato di conservazione in quanto sia stata
custodita ed eventualmente adoperata con l'uso della normale
diligenza.
2. Per i contratti riguardanti
la prestazione di servizi, il diritto di recesso non può essere
esercitato nei confronti delle prestazioni che siano state già
eseguite.
Art. 8 (Effetti dell'esercizio del diritto di recesso)
1. Con la ricezione da parte dell'operatore commerciale della
comunicazione di cui al precedente art. 6, le parti sono sciolte
dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto o dalla
proposta contrattuale, fatte salve, nell'ipotesi in cui le
obbligazioni stesse siano state nel frattempo in tutto o in parte
eseguite, le ulteriori obbligazioni di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo.
2. Qualora sia avvenuta la consegna della merce, il consumatore è
tenuto a restituire all'operatore commerciale o al soggetto da
questi designato la merce ricevuta entro sette giorni dalla data del
suo ricevimento ovvero entro il maggior termine convenuto dalle
parti. Ai fini della scadenza del termine la merce si intende
restituita nel momento in cui viene consegnata all'ufficio postale
accettante o allo spedizioniere. Le spese di spedizione sono a
carico del consumatore.
3. L'operatore commerciale entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui all'art. 6 ovvero dal ricevimento della merce
restituita, deve rimborsare al consumatore le somme da questi
eventualmente pagate, ivi comprese le somme versate a titolo di
caparra Dal rimborso sono escluse soltanto le eventuali spese
accessorie, così come individuate ai sensi dell'art. 3, comma 2, a
condizione che tale esclusione sia stata espressamente prevista
nella nota d'ordine o nell'informazione di cui all'art. 5, ovvero
nel catalogo o altro documento illustrativo. Le somme si intendono
rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente restituite,
spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del
termine precedentemente indicato. Nell'ipotesi in cui il pagamento
sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi
non siano stati ancora presentati all'incasso, deve procedersi alla
loro restituzione. È nulla qualsiasi clausola che preveda
limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme
versate, in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso.
Art. 9 (Altre forme speciali di vendita)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai
contratti riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di
servizi, negoziati fuori dei locali commerciali sulla base di
offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri
mezzi audiovisivi, e finalizzate ad una diretta stipulazione del
contratto stesso, nonchè ai contratti conclusi mediante l'uso di
strumenti informatici e telematici.
2. Per i contratti di cui al comma 1 dell'informazione sul diritto
di cui all'art. 4 deve essere fornita nel corso della presentazione
del prodotto o del servizio oggetto del contratto, compatibilmente
con le particolari esigenze poste dalle caratteristiche dello
strumento impiegato e dalle relative evoluzioni tecnologiche. Per i
contratti negoziati sulla base di una offerta effettuata tramite il
mezzo televisivo l'informazione deve essere fornita all'inizio e nel
corso della trasmissione nella quale sono contenute le offerte.
L'informazione di cui all'art. 5 deve essere altresì fornita per
iscritto, con le modalità previste dal comma 3 di tale articolo, non
oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della merce. Il
termine per l'invio della comunicazione, indicato nel precedente
art. 6, decorre dalla data di ricevimento della merce.
Art. 10 (Irrinunciabilità del diritto di recesso)
1. Il diritto di cui all'art. 4 è irrinunciabile.
2. È nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del
presente decreto.
Art. 11 (Sanzioni)
1. Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto
costituisca reato, nell'ipotesi in cui l'operatore
commerciale non abbia fornito
l'informazione di cui al comma 1 dell'art. 5 o abbia fornito una
informazione incompleta o errata o comunque non conforme a quanto
prescritto dagli articoli 5 e 9 del presente decreto, che ostacoli
l'esercizio del diritto di recesso, o abbia presentato all'incasso o
allo sconto gli effetti cambiari prima che sia trascorso il termine
di cui al comma 1 dell'art. 5 o non abbia rimborsato al consumatore
le somme da questi eventualmente pagate o non abbia restituito gli
effetti cambiari secondo le modalità previste dal comma 3 dell'art.
8 del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e
massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981,
n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di
accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria
dell'art. 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n.689,
all'accertamento delle violazioni provvedono, di ufficio o su
denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto
dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n.689, è presentato
all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e
dell'artigianato della provincia in cui vi è la residenza o la sede
legale dell'operatore commerciale.
Art. 12 (Foro competente)
1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente
decreto la competenza territoriale inderogabile è del giudice del
luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel
territorio dello Stato.
Art. 13 (Disposizioni transitorie e finali)
1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. In via transitoria è consentito, per il periodo di 180
(centottanta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, che i cataloghi o altri documenti illustrativi della merce
o del servizio oggetto del contratto non contengano l'informazione
di cui al comma 1 dell'art. 5, a condizione che tale informazione
sia riportata nella nota d'ordine o in altro documento consegnato al
consumatore.
3. È altresì consentito per il periodo di 60 (sessanta) giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto che la nota d'ordine
eventualmente sottoposta al consumatore per la sottoscrizione ai
sensi del comma 2 dell'art. 5 non contenga l'informazione sul
diritto di recesso, purchè tale informazione sia comunque fornita al
consumatore per iscritto, secondo le modalità di cui al comma 3
dell'art. 5, con documento a parte, che deve essere sottoscritto dal
consumatore ed allegato alla nota d'ordine medesima
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